I Sistemi di Allerta: quali società sono soggette all’organo di controllo – si srl e spa, no snc e sas
Il nuovo Testo Unico della Crisi d’Impresa modifica il Codice Civile all’art. 2477 in tema di obbligatorietà dell’organo di controllo o del revisore, di fatto aumentando il numero di società che sono soggette a questa norma. In base alle stime apparse elaborate da gestori di dati pubblici l’incremento della platea è di circa 80-90mila unità.
La ratio della norma è facilmente comprensibile. Da una parte il legislatore vorrebbe che le aziende si dotassero di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dall’altra, per raggiungere questo risultato, propone ed impone all’imprenditore di farsi aiutare dal un soggetto qualificato come i Sindaci o in Revisori.
Pertanto, solo l’impresa che opera attraverso le società di capitali (società per azioni o società a responsabilità limitata) dovranno adeguarsi e adottare un organo di controllo.
Sono escluse tutte le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e l’imprenditore individuale.
I Sistemi di Allerta: la regola dei 4 milioni di Attivo e Ricavi oltre ai 20 dipendenti medi
Al fine di individuare le aziende che sono soggette a questi controlli il legislatore ha individuato tre parametri esposti nell’art. 2477 comma terzo del Codice Civile, dal titolo ‘Sindaco e Revisore legale dei conti’:
“La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
1) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
2) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
3) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
4) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”
I limiti dimensionali esposti in questo articolo sono il frutto di un dibattito politico. Originariamente i valori erano rispettivamente di 2 milioni per l’attivo, 2 milioni per i ricavi e 10 unita per il personale dipendente. Nel maggio 2019 sono stati incrementati per decreto ai valori di 4,4,20.
Le regola è molto stringente in quanto anche se solo UNO di questi limiti è superato scatta l’obbligo, superamento continuativo per DUE esercizi consecutivi. Non rilevano pertanto le situazioni infrannuali.
I Sistemi di Allerta: da quale data scatta l’obbligo dei sindaci
La decorrenza dell’obbligo è stata concomitante con l’entrata in vigore della legge (16 febbraio 2019). Tuttavia, il legislatore ha concesso un ampio spazio di tempo per adeguarsi, stabilendo la data del 16 dicembre 2019 per la nomina del sindaco o revisore.
Per la prima applicazione della legge si è fatto riferimento ai limiti dimensionali ricavabili dagli esercizi 2017 e 2018.
I Sistemi di Allerta: bilanci non depositati o non approvati
La nomina è dovuta anche quando i bilanci non sono stati depositati, essendo tale adempimento relativo alla pubblicità dell’informativa aziendale.
Non è possibile arrivare alla stessa conclusione nel caso i bilanci non siano stati approvati. In tale situazione è opportuno, a parere di chi scrive, provvedere comunque alla nomina. Infatti, la presenza di un organo di controllo permetterà di incanalare il soggetto societario, se non ad adempiere agli obblighi di informativa, almeno a permettere che un organo di controllo manifesti lo stato di crisi agli organismi di composizione della crisi (OCRI). Permettendo così ai responsabili di diritto della società di avvalersi delle misure premiali penali ed economiche previste dal nuovo Testo Unico.
La motivazione di questa data del 16 dicembre è legata all’entrata in vigore del Testo Unico della Crisi di Impresa o meglio dell’efficacia delle norme relative ai Sistemi di Allerta. Data fissata per l’Agosto 2020. A quella data le società che si trovano in stato di crisi dovranno essere automaticamente intercettate attraverso l’azione dell’organo di controllo, che avrà monitorato l’esercizio 2019 ed una parte del 2020.